STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI A.T.Ma.R. ODV
Articolo 1 - Denominazione-sede-durata
- 1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’ Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI. Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” di seguito indicata anche ATMaR Associazione. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell’Associazione.
- 2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Siena. presso l’Istituto di Reumatologia dell’Ospedale Le Scotte, posto in Siena, Viale Mario Bracci n. 16.
- 3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 4. L’Associazione ha durata illimitata ed aderisce all’Associazione Nazionale Malati Reumatici ANMAR.
Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore”
- 1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ex Articolo 45 Decreto Legislativo 117/2017, e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo Registro, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dell’Associazione. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà, quindi, “Associazione Toscana Malati Reumatici Ente del Terzo Settore””, con acronimo A.T.Ma.R. ETS.
- 2. L’Associazione dovrà, dal momento dell’iscrizione del RUNTS, utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 3 — Scopi
- 1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopi o fini di lucro, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; ad essa possono aderire persone o Enti che, nello spirito dei principi e delle direttive del Codice del Terzo Settore, hanno interesse alla tutela delle persone affette da malattie reumatiche e che vogliano condividere e perseguire gli scopi della stessa, in osservanza delle finalità e dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 4 D. Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente richiamati, quali, il bene comune, l’inclusione e lo sviluppo della persona, la coesione, la protezione sociale e l’attività di volontariato. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, svolgendo attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali di cui all’Articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 117 del 2017, e interventi e prestazioni socio sanitarie dai cui all’Articolo 5, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 117 del 2017.
- 2. Gli scopi dell’associazione sono la tutela dei diritti dei malati reumatici e riunire i pazienti effetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro tali patologie.
Articolo 4 - Attività
- 1. Per raggiungere gli scopi suddetti 1’ Associazione potrà svolgere le seguenti attività dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche. psichiche., economiche, sociali o famigliari:
- a) promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all’impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita, informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- b) promuove opni azione presso i responsabili della Sanità Nazionale, Regionale e dei vari livelli amministrativi, per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
- c) collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell’handicap, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
- d) collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
- e) sollecita le forze politiche in merito all’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l’inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;
- f) promuove ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico;
- g) promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione;
- h) svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
- i) istituisce gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche, supporta le attività delle Associazioni associate ove necessario;
- ]) svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 2. L’Associazione può svolgere, ex Articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’individuazione di tali attività secondarie e strumentali potrà essere individuata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- 3. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui sopra e dello svolgimento delle attività indicate e di quelle direttamente connesse, l’Associazione può, a titolo esemplificativo, possedere e gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi.
- 4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’Articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Articolo 5 - Norme sull’ordinamento interno
- 1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Articolo 6 - Associati
- 1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo dell’ente medesimo.
- 3. La domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
- 4. I soci devono versare all’atto di ammissione la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, dopodiché dovranno versare ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio medesimo.
- 5. La quota associativa è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, e non è soggetta a rivalutazione.
- 6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso 1l diritto al recesso del socio.
- 7. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.
Articolo 7 - Procedura di ammissione
- 1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione dei soci. La domanda deve contenere 1 dati anagrafici e fiscali del richiedente, nonché recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui la richiesta di adesione provenga da un ente giuridico, dovrà esservi allegato statuto ed atto costitutivo dell’ente, nonché la delibera assembleare (o dell’organo amministrativo competente) da cui risulti la volontà di aderire all’Associazione. Nella domanda di adesione deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla
- presentazione della domanda Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’Associazione e con le attività di interesse generale svolte.
- 3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla cv data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 4. L'’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni alla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea 1l diritto al contraddittorio.
Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati
- 1. Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo. il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’Articolo 16, c.2, del presente Statuto.
- 3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
- 1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’Articolo 7 del presente Statuto;
- c) decesso dell’associato.
- 2. L’associato può, invece, essere escluso dall’Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
- 4. L’associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato
- 1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro 1 limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Articolo 11 - Dei volontari e delle persone retribuite
- 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite 1l quale svolge la propria attività volontaria.
Articolo 12 - Organi dell’Associazione
- 1. Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo
- c) 1l Presidente
- d) l’organo di controllo, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all’Articolo 30 del Codice del Terzo Settore
- e) l’organo di revisione, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all’Articolo 31 del Codice del Terzo Settore
- 2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di altri due associati.
- 3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
- c) in caso di istanza promossa dal soggetto a cui è stata rigettata la domanda di ammissione a socio e nel caso in cui il socio escluso abbia promosso ricorso avverso il provvedimento di esclusione. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Articolo 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- 1. È compito dell’ Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’Articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’Articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- h) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’Articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia 1l numero degli associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- 1. È compito dell’ Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o dell’atto costitutivo;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- c) deliberare sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione;
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, 1’ Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Articolo 16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, ad accezione degli Enti del Terzo Settore che siano associati dell’Associazione, ai quali sono riconosciuti due voti, in forza di quanto consentito dall’Articolo 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
- 2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, e sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
- 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, ed è composto da un numero di membri, compreso 1l Presidente, che può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici). secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi: di diritto sono membri del Consiglio Direttivo 1 Presidenti di ogni Sezione provinciale dell’Associazione, mentre i rimanenti membri verranno eletti dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
- 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ex Articolo 2382 c.c.
- 3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente., due Vicepresidenti - di cui uno Vicario -, il Segretario ed il Tesoriere.
- 5. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, come previsto dall’Articolo 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore, devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attributi la rappresentanza dell’ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.
- 6. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale ed eventuali limitazioni al potere di rappresentanza saranno opponibili a terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, ex Articolo 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore.
- 7. I membri del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle loro mansioni, con le modalità che saranno previste da apposito regolamento interno.
Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, dai Vice Presidenti su delega del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato anche per e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
- 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario; in assenza di entrambi, è presieduto dall’altro Vicepresidente.
- 5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Competenze del Consiglio Direttivo
- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- d) nominare il Presidente, due Vicepresidenti - di cui uno Vicario -, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per 1l funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell’ Associazione;
- l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne 1l carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti 1 provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
- o) ex Articolo 13, c.6, del Codice del Terzo Settore, qualora l’Associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex Articolo 6 del Codice) il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 2. l Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
- 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Articolo 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- 1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’Articolo 17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’Articolo 9 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I] Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, Il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3. Si precisa che la perdita della qualifica di Presidente nell’ambito della Sezione Provinciale dell’Associazione non comporta l’automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Sarà discrezione del Consigliere presentare eventuali dimissioni o portare a termine il proprio mandato. Se dovesse presentare le dimissioni, il Consigliere dimissionario sarà sostituito dal Presidente della Sezione Provinciale dell’ Associazione a lui subentrato.
- 4. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i1 Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Articolo 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica
- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri associati.
- 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
- 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’ Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, viene sostituto dall’altro Vicepresidente.
Articolo 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
- 1. La carica di Presidente si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità. di cui all’Articolo 17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’Articolo 9 del presente Statuto.
- 2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente Vicario o, in subordine, l’altro Vicepresidente dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Articolo 23 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
- 1. L’organo di controllo verrà obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’Articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Detto organo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’ Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,. conservato nella sede dell’Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
- 6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’Articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Articolo 24 - Competenze dell’organo di controllo
- 1. È compito dell’organo di controllo:
- a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare 1l controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’Articolo 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 25 - L’organo di revisione
- 1. L’organo di revisione verrà obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’Articolo 31 del Codice del Terzo Settore. Detto organo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) mermbri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rileggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
- 7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Articolo 26 - Responsabilità degli organi sociali
- 1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
- 2. I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili, secondo quanto previsto all’Articolo 28 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 27 - Libri sociali e registri
- 1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 4. L’Associazione deve infine tenere 1l registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Articolo 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- 1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 29 - Risorse economiche
- 1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate derivanti da attività di autofinanziamento e manifestazioni organizzate dall’Associazione;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Articolo 30 - Bilancio di esercizio
- 1. L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e si chiude con 1il 31 Dicembre del medesimo anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso, i quali dovranno essere approvati dall’ Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- 3. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli Articolo 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 5. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’Articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'’annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa di bilancio.
Articolo 31 — Informativa sociale e bilancio sociale
- 1. Solo nel caso in cui l’Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, essa dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, ai sensi dell’Articolo 14, comma 2, del codice del Terzo Settore.
- 2. Solo nel caso in cui l’Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, l’Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul suo sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce il bilancio sociale, ai sensi dell’Articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
Articolo 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Articolo 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’assemblea o, in mancanza, o alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’Articolo 9 del Codice del Terzo Settore.
- 3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di estinzione dell’ Associazione.
Articolo 33 — Sezioni
- 1. L’A.T.Ma.R. può istituire Sezioni sul territorio della regione Toscana su base provinciale. Ogni Sezione avrà al suo interno i suoi organismi sociali.
- 2. l Presidente delle Sezioni, eletto democraticamente nell’ambito della Sezione, sarà il rappresentante della stessa e parteciperà di diritto al Consiglio Direttivo Regionale.
- 3. Le Sezioni, pur mantenendo autonomia organizzativa a livello locale, dovranno attenersi alle linee guida regionali decise dall' A.T.Ma.R ed avranno uno statuto i cui principi fondamentali sono quelli contenuti nello statuto dell’A.T.Ma.R..
- 4. Le Sezioni dovranno entro il mese di giugno di ogni anno presentare al Direttivo Regionale il rendiconto annuale, la situazione patrimoniale, la relazione dell’attività svolta ed il bilancio preventivo.
Articolo 34 — Lavoratori
- 1.L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’Articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Articolo 35 - Efficacia delle modifiche dello statuto
- 1.Le modifiche apportate al previgente statuto dall’attuale statuto dall’Associazione acquisteranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all’Articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, e cioè da periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel medesimo termine di cui all’Articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo Settore.
Articolo 36 - Norme di rinvio
- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.